ALLEGATO "C" all’atto N. 22992/8845 di rep. del 22/12/2003

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1
E' costituita la “FONDAZIONE FORENSE MODENSE”, con sede in Modena presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, attualmente al quarto piano del Palazzo di Giustizia, in Corso Canalgrande n. 77.


TITOLO II – FINALITA’ E MEZZI

Art. 2
La Fondazione non ha finalità lucrative, è apolitica e aconfessionale e si propone di:
a) favorire la crescita della cultura forense e giudiziaria, la formazione e la valorizzazione dell'avvocatura, la divulgazione e la tutela del diritto di difesa;
b) predisporre, per i giovani che intendano intraprendere la libera professione di avvocato, strumenti di studio e di formazione forense;
c) fornire agli avvocati iscritti all'Ordine Forense di Modena un servizio per l'aggiornamento e la specializzazione nei diversi settori del diritto;
d) istituire, ai summenzionati fini, una Scuola Forense.
La Fondazione potrà inoltre:
- promuovere direttamente ovvero attraverso idonee strutture, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense;
- costituire centri di studio e ricerca;
- acquistare, prendere in locazione o in uso gratuito beni mobili da destinare a scopo di utilità di tutti gli avvocati e beni immobili da destinare a sede della Fondazione e delle attività della stessa;
- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;
- curare, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense;
- costituire biblioteche, istituire borse di studio su temi di interesse giuridico-forense;
- promuovere, finanziare e patrocinare manifestazioni culturali inerenti agli scopi istituzionali.

Art. 3
Il funzionamento della Scuola Forense sarà disciplinato da Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti capaci, meritevoli e bisognosi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Consiglio dell'Ordine Forense di Modena.

Art. 4
La Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione utile al conseguimento degli scopi istituzionali, potrà quindi: stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in propriètà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare come propria sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni, che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, aprire conti correnti, effettuare depositi, investire i proventi della sua attività e porre in essere ogni atto idoneo a favorire l'attuazione dei propri fini, acquisire beni mobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato.

Art. 5
Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito come segue:
a) dal fondo iniziale versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena e dalla C.C.I.A.A. di Modena, così come indicato nell'atto costitutivo e nel presente statuto;
b) dai beni mobili ed immobili, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, con specifica destinazione di incrementare il patrimonio indisponibile.

Art. 6
Per il conseguimento dei propri fini, la Fondazione disporrà di entrate disponibili che saranno costituite:
a) dal fondo iniziale disponibile versato dai Fondatori all’atto della costituzione;
b) dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 5);
c) da ogni altro bene mobile ed immobile che potrà pervenire da Enti e Privati, che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;
d) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;
e) dalle quote e dai contributi ordinari e straordinari;
f) da liberalità, legati, eredità, erogazioni ed ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

Torna a inizio pagina >>

TITOLO III – FONDATORI E ADERENTI

Art. 7
Assumono lo status di "fondatori” il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena e la C.C.I.A.A. di Modena.

Art. 8
Possono essere nominati "aderenti sostenitori”, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti agli Albi degli Avvocati di Modena che presenteranno domanda e verseranno la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Gli “aderenti sostenitori” saranno tenuti al versamento della quota annuale, determinata dal Consiglio di Amministrazione; il mancato pagamento della quota per due annualità comporta la decadenza di diritto.

Art. 9
Possono essere nominati "aderenti benemeriti”, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le Associazioni, gli Enti pubblici o privati, le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, le cui donazioni alla Fondazione – anche sottoforma di prestazioni di servizi - siano accettate dal Consiglio stesso, previa valutazione dei fini che perseguono gli Enti pubblici e privati e, comunque, a suo insindacabile giudizio.


TITOLO IV – ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

Art. 10
Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio Generale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente della Fondazione;
d) il Direttore della Scuola;
e) il Revisore.

Torna a inizio pagina >>

CAPO I – CONSIGLIO GENERALE

Art. 11
Compongono il Consiglio Generale, oltre ai fondatori, gli "aderenti sostenitori" e gli "aderenti benemeriti”.
A ciascun componente spetta un voto in seno al Consiglio Generale; la partecipazione è consentita anche per delega ad altro componente del Consiglio Generale, con un massimo di due deleghe.
Il Consiglio Generale è convocato dal Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo affissione presso il COF, almeno due volte l'anno.
Esso viene, inoltre, convocato quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Il Consiglio Generale è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
Al Consiglio Generale spettano le seguenti funzioni:
a) nomina un componente del Consiglio di Amministrazione, da scegliersi tra gli aderenti alla Fondazione;
b) delibera le modifiche dello Statuto, previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Modena;
c) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio, previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione e dei Fondatori;
d) formula pareri consultivi non vincolanti sulle attività, sui piani e su gli obiettivi della Fondazione, nonché sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza dei voti espressi.


CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri che (purché conservino lo “status” in base al quale sono stati eletti) durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
La designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà come segue:
- uno è, di diritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena “pro tempore”, che assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- uno è eletto dal Consiglio Generale;
- tre sono eletti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena e scelti tra iscritti all'Albo degli Avvocati;
- due sono eletti dall'Assemblea degli Avvocati;
- due sono designati dalla C.C.I.A.A. di Modena.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, con preavviso scritto da inviare dieci giorni prima non liberi e, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di un terzo dei Consiglieri.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
a) esamina e provvede in ordine alle domande di associazione degli aderenti nei limiti del presente Statuto e dei principi generali fissati dal Consiglio Generale;
b) redige e sottopone al Consiglio Generale una relazione generale sull'attività svolta, nonché i bilanci, preventivo e consuntivo, relativi all'esercizio;
c) delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
d) delibera l'assunzione del personale; determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori;
e) delibera l'acquisto, la vendita di beni immobili o mobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
f) accetta donazioni ed eredità;
g) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
h) bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;
i) nomina il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore della Scuola ed il Revisore;
l) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea.

Torna a inizio pagina >>

CAPO III – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Art. 13
Presidente della Fondazione, e del Consiglio di Amministrazione, è, di diritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena in carica, che ha il potere di legale rappresentanza.
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra gli altri componenti di nomina del Consiglio dell’Ordine e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.
Il Presidente, in particolare:
a) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
b) rappresenta la Fondazione in giudizio;
c) stipula i contratti;
d) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente presenta al Consiglio Generale i bilanci preventivo e consuntivo e riferisce sull’attività svolta nell’anno precedente.


CAPO IV – DIRETTORE DELLA SCUOLA

Art. 14
Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per il periodo da esso stabilito; esso è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Il Direttore collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dirige e coordina la Scuola Forense; risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

Torna a inizio pagina >>

CAPO V – IL REVISORE

Art. 15
Il Revisore dei conti ed il suo supplente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione; dovranno essere iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Modena.
Il Revisore vigila sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio di Amministrazione.
Il Revisore può partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.


CAPO VI – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI

Art. 16
I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente statuto rimangono in carica due anni e sono rieleggibili per non più di quattro mandati consecutivi; possono essere, per giusta causa, revocati e sostituiti dall’organo che li ha nominati ed eletti con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione e decadono automaticamente dalla carica a seguito di tre assenze consecutive, non dovute a gravi comprovati motivi.
L’elezione dei componenti designati dall’assemblea avviene contestualmente alle elezioni per il rinnovo del C.O.F.
Il componente subentrante dura in carica fino alla scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.

Torna a inizio pagina >>

TITOLO V – BILANCI D’ESERCIZIO

Art. 17
L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. La Fondazione deve formare il bilancio consuntivo annuale da approvarsi, a cura del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo.
Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, approvare entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo.

TITOLO VI – DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Art. 18
In caso di scioglimento, i beni della Fondazione che residuino dalla liquidazione saranno devoluti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena, affinché ne faccia uso per finalità istituzionali e comunque preferibilmente a favore della formazione dei giovani avvocati e per l’aggiornamento degli iscritti.

Art. 19
L’ordinamento, la gestione, la contabilità nonché le attribuzioni degli Organi Interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, anche di carattere programmatico.

Art. 20
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Firmato: Mantovani Alberto
Firmato: Giuseppe Picchioni
Firmato: Trevisi Uber Teste
Firmato: Stefano Bellei Teste
Firmato: MARIA CRISTINA ROSSI NOTAIO

Torna a inizio pagina >>